CITES

La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, denominata in sigla CITES, è nata dall’esigenza di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell’estinzione e rarefazione in natura di numerose specie.

La CITES, che è compresa nelle attività del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), è entrata in vigore in Italia nel 1980 ed è attualmente applicata da oltre 130 Stati. In Italia l’attuazione della Convenzione di Washington è affidata a diversi Ministeri: Ambiente, Finanze Commercio con l’Estero, ma la parte più importante è svolta dal Ministero delle Politiche Agricole, come prevede la legge, tramite il Servizio CITES, che cura la gestione amministrativa ai fini della certificazione e del controllo tecnico-specialistico per il rispetto della Convenzione.

Il Servizio CITES del CFS è strutturato in un Centro di Coordinamento, presso la Direzione Generale in Roma, e in 40 Uffici periferici.

Il Centro di Coordinamento ha le funzioni di assistenza operativa e di coordinamento delle attività degli Uffici periferici, di consulenza tecnico-scientifica, di emanazione di direttive, di rapporto con Enti e Organismi Internazionali.

Gli Uffici periferici si differenziano in 24 Uffici territoriali, con funzione di rilascio certificati, accertamento infrazioni e controllo territoriale, e in 16 Nuclei Operativi presso le Dogane, con funzione di verifica merceologica, controllo documentale e verifica della movimentazione commerciale, nonché accertamento di illeciti.

SANZIONI

In Italia dall’anno 1992 è in vigore una legge – la legge 7 febbraio 1992, n.150 – con la quale sono state indicate specifiche sanzioni alle violazioni delle disposizioni della Convenzione. In base a tale legge, è vietato importare, esportare o riesportare, trasportare, vendere, esporre o detenere esemplari vivi, morti, nonché loro parti e prodotti derivati dalle specie iscritte all’appendice I. Inoltre sono vietate le importazioni, le esportazioni o le riesportazioni, la vendita ed il trasporto degli esemplari e dei prodotti derivati da specie iscritte all’Appendice II e III che siano sprovviste di regolari permessi. La legge 150/92 configura la inosservanza dei sopraelencati divieti come reati e li penalizza con l’arresto o l’ammenda e, sempre, con la confisca degli esemplari, che come già detto, comprendono anche i prodotti derivati. Per i soli oggetti che siano effetti personali sono previste specifiche deroghe e diverse sanzioni.

SPECIE MINACCIATE DI ESTINZIONE

Sono iscritte all’Appendice I della Convenzione e la loro utilizzazione può essere consentita solo per circostanze eccezionali (ricerca scientifica ecc.). Si tratta di un elenco di circa 1000 specie animali e vegetali. Tra queste specie si trovano: tutte le scimmie antropomorfe (orango, scimpanzé e gorilla), i lemuri, il panda, alcune scimmie sudamericane, i mammiferi marini, il lupo indiano, alcuni orsi, le lontre, il giaguaro, la tigre, il leopardo, l’ocelot, gli elefanti, qualche zebra, i rinoceronti, la cicogna, alcuni cervi, lo struzzo nordafricano, alcune specie di fenicotteri, i rapaci diurni e notturni, molte specie di pappagalli (soprattutto le are e le amazzoni), le tartarughe marine, alcune testuggini di terra, alcune specie di alligatori e coccodrilli, alcuni varani asiatici, la salamandra gigante, il pitone indiano, la vipera dell’orsini, lo storione comune, certe conchiglie, alcune farfalle (papilionidi), le orchidee ed i cactus selvatici alcune specie di aloe.

SPECIE SOGGETTE A CONTROLLO E REGOLAMENTAZIONE

Sono le specie iscritte all’Appendice II e III, il cui commercio deve essere compatibile con la loro sopravvivenza in natura. L’elenco comprende oltre 3.000 specie, delle quali le più comuni sono: tutte le specie, che non risultino all’Appendice I di scimmie, lupi, orsi, lontre, felini, zebre, pecari, ippopotami, guanachi, alcune specie di cervi ed antilopi, nandù, fenicotteri, gru, pappagalli, buceri, tucani, colibrì, tartarughe di terra, alligatori, caimani, coccodrilli, gechi, camaleonti, iguane, cordilidi, tegu, elodermi, varani, boidi, cobra, salamandre, storioni, farfalle della specie ornitottere, sanguisughe, conchiglie tridacne, coralli madreporari a forma complessa, alcune palme, cactus, felci arboree, cicas, euforbie, aloe, orchidee, ciclamini. Nel corso di ogni Conferenza degli Stati aderenti alla Convenzione, si provvede agli aggiornamenti delle liste degli Appendici I, II e III e alla revisione del sistema di regolamentazione. La CITES non esclude che alcuni Stati possano adottare misure di protezione più rigorose per la protezione delle specie tutelate dalla Convenzione o anche di altre.

AUTORIZZAZIONI

Accade frequentemente che durante un viaggio si acquistino oggetti o souvenir derivati da parti di animali o piante. Nei mercatini di molti Paesi esotici e di Paesi dell’Europa dell’est, si possono acquistare animali vivi (scimmiette, pappagalli, rettili) per pochi soldi da improvvisati commercianti. E’ necessario quindi accertarsi, prima dell’eventuale acquisto, se gli esemplari o gli oggetti appartengano ad una specie protetta dalla Convenzione. Nella maggior parte dei casi si può richiedere l’assistenza delle autorità locali: Ministeri dell’Ambiente oppure dell’Agricoltura e delle Foreste. Nei casi in cui sussistano dubbi e qualora non sia possibile ottenere l’autorizzazione prevista, si consiglia di desistere dall’acquisto.

Le licenze di importazione ed esportazione a scopo commerciale sono rilasciate dal Ministero del Commercio con l’Estero – Direzione Generale delle importazioni e delle esportazioni, previo nulla osta del Ministero delle Politiche Agricole – Corpo Forestale dello Stato, nei casi previsti dal D.M. 31/12/1983. La consulenza scientifica viene svolta da una Commissione di esperti operante presso il Ministero dell’Ambiente. I certificati d’importazione per scopi non commerciali e i certificati di riesportazione sono rilasciati dal Servizio Certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato nelle sedi dei servizi di certificazione Cites.

CONSIGLI UTILI

Spesso il turista in partenza per una vacanza in Paesi lontani non conosce l’esistenza di un accordo internazionale che tutela le specie animali e vegetali e non sospetta che certi souvenir, acquistati in un momento felice e quasi mai con intenti speculativi, possano essere causa di pesanti sanzioni (multe salatissime, confisca e, nei casi più gravi, l’arresto). Accade frequentemente che, durante un viaggio, si acquistino oggetti derivanti da parti di animali o piante. Nei mercatini di molti Paesi esotici si possono acquistare, per poche lire, animali vivi (scimmiette, pappagalli, rettili). E’ necessario accertarsi, prima dell’acquisto, se esemplari o gli oggetti appartengono ad una specie protetta dalla Convenzione. Nella maggior parte dei casi si può richiedere l’assistenza delle Autorità locali: Ministeri dell’Ambiente oppure dell’Agricoltura e Foreste. Nei casi dubbi e qualora non sia possibile ottenere l’autorizzazione prevista, consiglia di desistere dall’acquisto. Ogni Stato aderente alla CITES utilizza un proprio formulario per rilasciare i permessi o certificati richiesti dalla Convenzione, ma devono, comunque, riportare obbligatoriamente l’Autorità di gestione dello Stato interessato, la data del rilascio e di validità, un numero progressivo del documento, la denominazione scientifica e comune delle specie animale o vegetale, la descrizione esatta della merce (esemplare vivo, trofeo, pelle, borsa ecc.), l’indicazione del Paese di origine e provenienza, timbro e firma dell’Autorità di rilascio.

  • MODULISTICA

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